Decreto Cura Italia
Con il comma 1, l’epidemia da Covid-19 viene riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e questo permette di attuare una serie di misure a beneficio delle micro e PMI che vengono definite nei successivi commi.
In particolare, con riferimento alle esposizioni debitorie delle micro piccole e medie imprese nei confronti di banche, di intermediari finanziari 106 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito:
1) l’impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29.2.2020;
2) la proroga fino al 30.9.2020 per prestiti non rateali; la sospensione fino al 30.9.2020 delle rate e dei canoni di mutui e altri finanziamenti rateali, leasing scaduti prima di tale data e il piano di rimborso è dilazionato in modo da non comportare nuovi o maggiori oneri;
3) la possibilità di sospendere solo il rimborso del capitale; l’applicabilità delle disposizioni è prevista per le sole esposizioni debitorie non qualificate come deteriorate alla data di pubblicazione del decreto.
A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare – in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), corredata di copia di Documento di identità – una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia, con conseguente contrazione della liquidità aziendale. (ALLEGATO UN FAC-SIMILE DI AUTODICHIARAZIONE DA PRESENTARE MEZZO PEC ALLE BANCHE PER LA RICHIESTA).