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Parte Fase-2: i nostri uffici riaprono con gradualità di servizio e con prosecuzione di alcune attività in smart working
Read MoreAscomfidi Brescia, per il tramite del network Asconfidi Lombardia, rilascia garanzie riassicurate dal Fondo di Garanzia al fine di permettere l’accesso al credito alle MPMI colpite dall’emergenza Covid-19.
Le imprese possono infatti richiedere, tramite gli istituti di credito convenzionati, una garanzia per un finanziamento e/o linee a breve termine per una copertura fino al 100% del finanziamento bancario.
In seguito al Decreto Liquidità infatti il Fondo di Garanzia si è attivato in aiuto delle imprese concedendo garanzie e riassicurazioni agli istituti di credito per poter finanziare le aziende italiane.
Le possibilità di intervento sono molteplici: misure “Lettera M” per finanziamenti fino a € 30.000 con tasso calmierato, misure di “Lettera D” per finanziamenti di importo superiore ad € 30.000 con garanzia del Fondo di Garanzia al 90%, misure di “Lettera N” per finanziamenti assistiti da una garanzia del confidi al 100% e riassicurazione del Fondo di Garanzia al 90% e misure di “Lettera E” per finanziamenti destinati al consolidamento di passività in essere presso gli istituti di credito maggiorati di una liquidità pari ad almeno il 25% del consolidamento.
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Con il comma 1, l’epidemia da Covid-19 viene riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e questo permette di attuare una serie di misure a beneficio delle micro e PMI che vengono definite nei successivi commi.
In particolare, con riferimento alle esposizioni debitorie delle micro piccole e medie imprese nei confronti di banche, di intermediari finanziari 106 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito:
1) l’impossibilità di revoca di aperture di credito e prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29.2.2020;
2) la proroga fino al 30.9.2020 per prestiti non rateali; la sospensione fino al 30.9.2020 delle rate e dei canoni di mutui e altri finanziamenti rateali, leasing scaduti prima di tale data e il piano di rimborso è dilazionato in modo da non comportare nuovi o maggiori oneri;
3) la possibilità di sospendere solo il rimborso del capitale; l’applicabilità delle disposizioni è prevista per le sole esposizioni debitorie non qualificate come deteriorate alla data di pubblicazione del decreto.
A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare – in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), corredata di copia di Documento di identità – una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia, con conseguente contrazione della liquidità aziendale. (ALLEGATO UN FAC-SIMILE DI AUTODICHIARAZIONE DA PRESENTARE MEZZO PEC ALLE BANCHE PER LA RICHIESTA).
COMUNICATO STAMPA EMERGENZA COVID-19
FINANZIAMENTI DEDICATI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI E ALLE
IMPRESE TURISTICO ALBERGHIERE DI BRESCIA
COLPITI DALLE CONSEGUENZE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS